1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro dei prodotti agroalimentari contraddistinti dalla denominazione «autenticità certificata» ai sensi della presente legge.
2. Per essere iscritto nel registro di cui al comma 1, un prodotto agroalimentare deve avere caratteristiche specifiche e, in particolare, deve essere ottenuto con materie